Legge 31 dicembre 1996, n. 675 - Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
4. Contro il divieto di cui al comma 1, lettera l), del presente articolo, può essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo 29, commi 6 e 7.
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3. L' autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata, salvi i casi di particolare urgenza, sentito il Consiglio superiore di sanità. E' vietata la
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3. L' organo competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni di cui al presente articolo è il Garante. Si osservano, in quanto
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luogo ove risiede il titolare, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento o dalla data del rigetto tacito. L
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3. L' informativa di cui al comma 1 può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare
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2. L' interessato può opporsi ad ogni altro tipo di decisione adottata sulla base del trattamento di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi
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31, comma 1, lettera l).
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2. L' interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali devono essere previamente informati per iscritto circa: a) le finalità
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1. L' articolo 10 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è sostituito dal seguente: «Art. 10. - (Controlli) . - 1. Il controllo sul Centro elaborazione
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dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile; l) per «blocco», la
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60 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia approvato con decreto legislativo l° settembre 1993 n. 385, nonché tra società
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regolano la materia e delle relative finalità, nonché delle misure di sicurezza dei dati di cui all'articolo 15; l) vietare, in tutto o in parte, il